STATUTO
| Art.1 |
E' costituita l'Associazione
Italiana Professionisti Spettacolo Cultura, con sigla identificativa:
AIPSC. L'Associazione fa esplicito riferimento agli artt. 36,37,38,40,41
e 42 del Codice Civile e non avendo per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali, come previsto dall'
art. 87, comma 4 del DPR n. 917/86 e dal DLGS n. 460/97, è
da considerarsi "ente non commerciale". Essa ha per fini
la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo
sviluppo di nuove opportunità , dei suoi soci nei campi della
cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione
e dell'arte in generale nonchè la realizzazione, la pratica
e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei suddetti
settori. |
| Art.2 |
L'Associazione promuove
e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni
culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di
animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se
promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
promuove ed organizza meetings,convegni, dibattiti, stages, conferenze,
concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento
, di informazione , orientamento e perfezionamento professionale
per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività
artistiche ed imprenditoriali nella cultura e nello spettacolo .
L' Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari,
svolgerà attività editoriale letteraria e musicale
curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici,
bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri
nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione
e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi
soci. Per l' attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà
avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro
personale specializzato anche estraneo all'associazione. All' Associazione
possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono
affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti
Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari,
l'AIPSC, istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche
che fanno parte integrante ed indiscindibile dell' Associazione.
Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione
del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo.
L'AIPSC, potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che
risultassero funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini
statutari. Sono, perciò, previsti :A.D.A.S. (Associazioni
Dilettantistiche Amatoriali Spettacolo) C.O.P.S. ( Consulenti Organizzatori
Professionisti Spettacolo) |
| Art.3 |
L' Associazione non persegue
scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di
Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l' assegnazione
di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque
capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra
attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie
ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente
o indirettamente connesse ai medesimi. |
| Art.4 |
L' Associazione potrà,
eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque
marginale , svolgere attività commerciale per il raggiungimento
degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti
per la realizzazione dei fini sociali. |
| Art.5 |
Tutti i soci avranno
diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare
domanda al Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata
dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni
degli Organi sociali. L'appartenenza all' Associazione ha carattere
libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni
prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie,
ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con
altri soci che con i terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto
di voto per l' approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti
nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci
potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di
esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione
sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità
dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle
convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci
e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli
Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi
mediante l'istituto dell' affiliazione con modalità che saranno
stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci e la durata
dell' associazione sono illimitati . E' esclusa la partecipazione
temporanea all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare
gratuitamente alle attività dell' Associazione. A copertura
dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'
Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento
straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. |
| Art.6 |
La quota associativa
annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €
60.00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. |
| Art.7 |
La qualifica di socio
si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per morosità
nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione
per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito
e le finalità dell' Associazione, da comportamenti che la
danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in
seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli
soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei
confronti dell' attività sociale. Il socio che cessi per
qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto
al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno
ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria
che giudicherà definitivamente a maggioranza. |
| Art.8 |
Il patrimonio dell' associazione,
indivisibile, sarà costituito da:quote associative obbligatorie,
versate annualmente dai soci liberalità, contributi, lasciti
e donazioni di qualsiasi natura. |
| Art.9 |
L' Associazione si doterà
di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità
associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio. |
| Art.10 |
La quota associativa
è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere
considerata una rivalutazione di essa. |
| Art.11 |
L' Associazione potrà
aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale
mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere
a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue
opportunità e facilitazioni. |
| Art.12 |
L' Assemblea dei soci,
sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano
e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto
funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono
obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad
essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur
potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale,
su tutto il territorio nazionale mediante affissione all' albo dell'associazione
predisposto nella sede sociale ovvero mediante comunicazione scritta,
telefonica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno
sette giorni prima di quello fissato per l' adunanza. E' valida
la convocazione dell'assemblea ancorchè non sia portata a
conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio in quanto lo statuto
prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali
attraverso manifesti affissi nei locali dell'associazione ovvero
attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità. E' prevista
l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente
alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore
di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia
il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo
e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e
quello preventivo dell'anno in corso nonchè il Regolamento
interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte
dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare
tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare,
con delega, da altri soci. Le assemblee saranno validamente costituite
e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del Codice
Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno
un quinto dei soci. |
| Art.13 |
L'esercizio finanziario
coincide con l' anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve
informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione,
con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente
posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro
15 giorni prima dell' approvazione, il bilancio sarà depositato
presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.Per
esigenze organizzative sarà consentita la scadenza annuale
delle adesioni con i relativi servizi previsti per i soci. |
| Art.14 |
L'Associazione è
amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e
da due Consiglieri , eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea
il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato
da tre a cinque ed anche di più purchè in numero dispari.
Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza
dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l'elezione
di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali
non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre
all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce
le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia
le domande e delibera l' ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza,
la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni
dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza
è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e
partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche
e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali
del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali
dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta
seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza
semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come
voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre
e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di
almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con
la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio
Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta
lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione
e la conoscenza delle attività associative, potrà
rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti. |
| Art.15 |
Il Presidente è
il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma
e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di
sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o
da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente
cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e
presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. |
| Art.16 |
Le cariche sociali avranno
la durata di 4 anni e saranno rieleggibili. |
| Art.17 |
Il Consiglio Direttivo
convocherà l' Assemblea generale per l'approvazione del bilancio
consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. |
| Art.18 |
Il presente statuto potrà
essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta
del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno,
però, essere modificati gli scopi dell' Associazione. |
| Art.19 |
Lo scioglimento dell'
Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei
2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore. |
| Art.20 |
In caso di scioglimento
dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni
saranno devoluti per finalità di utilità generale
o ad altre Associazioni con finalità analoghe. |
Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato
nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme
del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.
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